Adozioni e riconoscimento
Ultimo aggiornamento: 3 maggio 2018, 16:49
Adozioni di minori italiani e stranieri e di maggiorenni
La competenza in materia è affidata dalla legge secondo i casi ai Tribunali per i Minorenni e ai Tribunali ordinari.
Il relativo provvedimento, divenuto definitivo, dovrà essere trascritto nei registri di stato civile del Comune di residenza degli adottanti, se trattasi di minori stranieri o nei registri di stato civile del Comune di nascita dell'adottato, negli altri casi.
Per informazioni rivolgersi all'Ufficiale dello Stato Civile.
Riconoscimento di figli naturali
Il riconoscimento di figlio naturale (nato da persone non coniugate tra loro) è l'atto formale mediante il quale chi lo effettua si dichiara genitore del figlio che con detto atto riconosce. Non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.
- Il riconoscimento posteriore alla nascita può essere effettuato innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile o al giudice tutelare o in un atto pubblico o in un testamento dal genitore che intende riconoscere il figlio previo assenso del genitore che per primo ha riconosciuto il figlio stesso qualora questultimo non abbia compiuto i sedici anni detà.
- Nell'ipotesi di figlio ultrasedicenne il riconoscimento non produce effetto senza l'assenso di quest'ultimo (art. 250 c.c.).
- Nell'ipotesi che il riconoscimento avvenga innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile necessita contattare l'Ufficio dello Stato Civile.
- Il riconoscimento può essere effettuato nei confronti di un figlio nascituro sia congiuntamente da entrambi i genitori oppure, in tempi diversi, prima dalla madre e poi dal padre con il consenso di questultima. Detto riconoscimento può essere effettuato innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile, al giudice tutelare o in un atto pubblico o in un testamento (art. 254 c.c.). Se si desidera rendere la dichiarazione innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile contattare l'Ufficio denunce di nascita.