Autenticazioni

Ultima modifica 3 maggio 2018

Autenticazione di fotografia

Per ottenere un documento o un'autorizzazione da un ufficio della Pubblica Amministrazione (es.: passaporto, patente automobilistica o nautica, patente di operatore di conduttore di caldaie a vapore, porto d'arma, licenza di caccia o pesca, ecc.) l'interessato si presenta dal funzionario preposto al rilascio, con una foto e un documento d'identificazione valido.

Non possono essere effettuate autenticazioni di fotografia per partecipare a concorsi pubblici, per iscrizioni a corsi, scuole di ogni ordine e grado, Università, gite scolastiche, società sportive ecc.


Autenticazione di firma

L'autenticazione della firma consiste nell'attestazione del funzionario autenticante (funzionario incaricato dal sindaco, notaio, cancelliere del tribunale e segretario comunale) che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del firmatario a mezzo valido documento di riconoscimento.

La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto.

L'istanza può essere presentata o anche spedita tramite posta, unitamente alla copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore non autenticata.

L'autenticazione della firma non può essere effettuata dal funzionario incaricato dal Sindaco, in atti rivolti ad organi del potere giurisdizionale (ad esempio: ricorsi e procedimenti civili, penali, amministrativi, querele, ecc.).


Autenticazione di copia

Il cittadino può consegnare agli Uffici della Pubblica Amministrazione, al posto dell'originale di un atto o documento, la copia autenticata. L'autenticazione consiste nell'attestazione della conformità all'originale (che viene esibito per il confronto e la verifica) apposta in calce alla copia dal funzionario addetto al ricevimento (o, in alternativa, dal funzionario incaricato dal sindaco o da un notaio o dal cancelliere del tribunale). Il cittadino, per la presentazione di documenti o attestati in occasione di partecipazione a concorsi, potrà evitare di autenticare tutte le copie: sarà sufficiente che il medesimo dichiari che la copia è conforme all'originale; lo stesso discorso vale per le copie delle pubblicazioni per le quali si ricorrerà ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, non autenticata, in quanto collegata ad un'istanza.

Qualora l'originale sia depositato presso un ufficio della Pubblica Amministrazione, l'autenticazione va richiesta all'ufficio che ha depositato l'atto.

Non sono autenticabili: le foto, gli atti e copie di documento già resi conformi all'originale, le fotocopie di atti non originali, le fotocopie di assegni, le fotocopie di certificazioni mediche.


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