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Imposta di Soggiorno

Imposta dovuta da chi soggiorna presso una struttura ricettiva o presso un immobile destinato alla locazione breve o alla locazione turistica

Data :

5 giugno 2025

Imposta di Soggiorno
Municipium

Descrizione

 

TARIFFE

TIPOLOGIA DI
STRUTTURA RICETTIVA

(L.R. n. 27/2015 e art.4 del D.L.50/2017)

TARIFFA

Strutture ricettive alberghiere (alberghi, hotel, residenze turistico-alberghiere, condhotel)

Oltre 3 stelle

€ 2,00 a persona e per pernottamento

Fino a 3 stelle

€ 1,50 a persona e per pernottamento

 

 

 

 

Strutture ricettive
non alberghiere

B&B

€ 1,50 a persona e per pernottamento

Case e appartamenti per vacanze

€ 1,50 a persona e per pernottamento

Foresterie lombarde

€ 1,50 a persona e per pernottamento

Locande

€ 1,50 a persona e per pernottamento

Ostelli per la gioventù

€ 1,00 a persona e per pernottamento

Case per ferie

€ 1,00 a persona e per pernottamento

Aziende ricettive all'aria aperta quali i campeggi e le aree di sosta (art. 42 L.R. 01.10.2015, n. 27)

€ 1,00 a persona e per pernottamento

Alloggi o porzioni degli stessi dati in locazione per finalità turistiche e immobili utilizzati per le locazioni brevi

€ 1,50 a persona e per pernottamento

 

L’imposta è applicata fino ad un massimo di quattro notti consecutive, come disposto dall’art. 4 del vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta di Soggiorno approvato con delibera consiliare n. 10 del 27/02/2025.
 
 
CHI DEVE VERSARE L’IMPOSTA
 
Deve versare l'imposta di soggiorno ogni persona non residente nel Comune di Casalmaggiore che soggiorna presso una struttura ricettiva o presso un immobile destinato alla locazione breve (affitto breve) o alla locazione turistica nel territorio del comune di Casalmaggiore.
 
L'imposta si calcola solo per le prime 4 notti consecutive presso ciascuna struttura in cui l'ospite viene accolto.
 
Se l'ospite si sposta in diverse strutture ricettive/immobili in locazione breve o locazione turistica, pagherà ogni volta l'imposta fino al quarto giorno.
 
 
ESENZIONI
 
Non versano l'imposta di soggiorno:
 
a) gli iscritti all’anagrafe dei residenti del Comune di Casalmaggiore;
 
b) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età accompagnati da almeno un soggetto pagante l’imposta di soggiorno;
 
c) i malati che devono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture ospedaliere del territorio comunale e chi assiste i degenti ricoverati presso le medesime strutture sanitarie (un accompagnatore per paziente, due in caso di minori di anni quattordici);
 
d) i dipendenti pubblici, incluso il personale appartenente alla Polizia di Stato e alle altre forze armate, che svolgono attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635. L’esenzione si applica solo nel caso in cui il soggiorno sia pagato direttamente dall’Ente di appartenenza, oppure nel caso le ragioni di servizio siano documentate;
 
e) gli autisti di pullman, gli accompagnatori turistici, le guide turistiche legalmente riconosciute che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L’esenzione si applica a un autista di pullman, un accompagnatore e/o guida turistica ogni 25 partecipanti;
 
f) persone con disabilità riconosciuta da apposita certificazione ex L. n. 104/1992 e relativo accompagnatore (uno);
 
g) coloro che alloggiano nelle strutture ricettive nel caso in cui il soggiorno sia a carico del Comune di Casalmaggiore;
 
h) i volontari coordinati dalla Protezione Civile provinciale, regionale e nazionale e gli appartenenti ad associazioni di volontariato in caso di calamità e grandi eventi individuati dall'Amministrazione Comunale;
 
i) chi viene alloggiato nelle strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati dalle autorità pubbliche e/o dallo stesso Comune di Casalmaggiore per far fronte a situazioni di emergenza sociale o di natura straordinaria.
 
 
L’esenzione, ad esclusione della lettera b), è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 455/2000 e successive modificazioni e, nel caso di cui al punto d), alla presentazione della documentazione ufficiale attestante le ragioni di servizio.
 
 
 
COMPITI DEL GESTORE
 
I soggetti gestori sono tenuti ad agevolare l’assolvimento dell’imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva, a versare e a rendicontare al Comune il relativo incasso. In caso di mancato versamento da parte del contribuente il gestore, ovvero il percettore del canone di locazione, è tenuto a versare l’imposta in qualità di responsabile del pagamento e debitore dell’obbligazione tributaria.
 
A tal fine i soggetti gestori sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi:
 
a) comunicare obbligatoriamente le proprie strutture all’Ufficio Tributi del Comune di Casalmaggiore, richiedendo la registrazione al portale dell’Imposta di Soggiorno messo a disposizione dal Comune entro 30 giorni dall’inizio dell’attività stessa e comunque entro la data di presentazione della prima comunicazione trimestrale di cui alla lettera f);
 
b) informare i propri ospiti dell’applicazione, entità ed esenzioni dell’imposta di soggiorno, tramite affissione nei luoghi comuni della struttura e pubblicazione nel proprio sito internet, del materiale informativo;
 
c) riscuotere l’imposta entro il momento della partenza del soggiornante, rilasciandone quietanza, tramite le seguenti modalità alternative:
 
- registrazione del pagamento in fattura/ricevuta (indicando la seguente causale: “assolta imposta di soggiorno per euro …. fuori campo applicazione IVA”);
 
- utilizzo di bolletta prodotta dal sistema telematico comunale per la gestione dell’imposta;
 
- utilizzo di apposito bollettario cartaceo;
 
d) richiedere ai soggetti passivi le apposite dichiarazioni/documentazioni per l’esenzione dall’imposta di soggiorno;
 
e) conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni/documentazioni rilasciate dal cliente per l’esenzione dall’imposta, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune;
 
f) entro il quindicesimo giorno successivo alla fine di ogni trimestre solare:
 
- presentare al Comune in via telematica tramite l’apposito software Stay Tour, la comunicazione trimestrale contenente i propri estremi identificativi, il numero dei soggetti e dei pernottamenti effettuati presso la propria struttura nel corso del trimestre precedente, con l’indicazione degli eventuali pernottamenti esenti e del motivo dell’esenzione. La dichiarazione deve essere inoltrata anche nel caso in cui la struttura non abbia avuto ospiti nel corso del trimestre;
 
- versare al Comune le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno entro le stesse scadenze delle comunicazioni trimestrali con il Modello F24;
 
g) presentare all’Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, la dichiarazione cumulativa prevista dall’art. 4, comma 1- ter, del D. Lgs. 23/2011 e dall’art. 4, comma 5-ter, del D.L. 50/2017 secondo le modalità approvate con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
 
h) trasmettere al Comune di Casalmaggiore — Servizio Ragioneria – il conto giudiziale (MOD. 21) entro il 30 gennaio dell’anno solare successivo, con una delle seguenti modalità:
 
-   firma digitale e trasmissione con pec all’indirizzo:
 
protocollo.comune.casalmaggiore@pec.regione.lombardia.it
 
-   firma analogica e consegna del cartaceo al CSC (Centro Servizi al Cittadino) con ingresso sotto i portici del palazzo comunale aperto nei seguenti orari:
 
lunedì h. 10.00-12.30, martedì h. 8.30-12.45, mercoledì h. 10.00-12.30, giovedì h. 7.15-18.45, venerdì h. 10.00-12.30, sabato h. 8.30-12.45
 
 
SCADENZE TRIMESTRALI A CARICO DEI GESTORI DELLA STRUTTURA 
 
Trimestre          Data scadenza: comunicazioni e versamenti 
 
1°                        15 aprile dell'anno in corso
 
2°                        15 luglio dell'anno in corso
 
3°                        15 ottobre dell'anno in corso
 
4°                        15 gennaio dell'anno successivo
 
 
Si ricorda che le scadenze che cadono nella giornata del sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviate al primo giorno lavorativo successivo (art. 7 D.L. n. 70/2011)
 
 
SCADENZE ANNUALI A CARICO DEI GESTORI DELLA STRUTTURA  
 
Data scadenza
 
30 gennaio dell'anno successivo:       Modello 21 - Conto della gestione di tutto l'anno
 
30 giugno dell'anno successivo:         Dichiarazione annuale cumulativa
 
 
CONTATTI
 
Tel.:                                                                E-mail:
 
0375-284466                                             tributi@comune.casalmaggiore.cr.it
 
0375-284485
 
0375-284483

 

 

LINK:

Software Stay Tour accessibile tramite SPID:

https://imposta-soggiorno.org/casalmaggiore/

Ultimo aggiornamento: 5 giugno 2025, 14:33

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